Per il volontariato di protezione civile si deve fare riferimento all’art..3 della legge 225/92 che recita testualmente: ”Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l’emergenza"
Per l’ANC, in funzione delle professionalità acquisite in servizio da ciascun socio, si tratta di svolgere compiti di: monitoraggio del territorio in occasione di grandi eventi e calamità e segnalazione alle autorità competenti.
Concorso all'assistenza delle popolazioni colpite da calamità, contributo alla difesa del territorio, controllo dei dissesti idrogeologici e degli incendi boschivi.